Quando si applica la responsabilità da reato alle aziende?
I presupposti che possono portare ad accertare la responsabilità da reato di un’azienda sono contenuti nel primo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001:
“1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a.”.
I presupposti della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 sono quindi:
- Commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231 o dalle sue successive integrazioni;
- Interesse o vantaggio dell’ente derivante dalla commissione del reato;
- Commissione del reato da parte di un soggetto in posizione “apicale” o “subordinata”.
Tre sono le condizioni che devono realizzarsi perché sia riscontrabile la responsabilità da reato dell’azienda:
- la prima è che effettivamente venga commesso un reato che rientra nel catalogo dei reati presupposto previsti dal Decreto e che quindi per esplicita previsione legislativa comporti non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001;
- la seconda è che l’azienda abbia nutrito un interesse o abbia tratto un vantaggio dalla commissione di quel reato;
- la terza condizione è che il reato venga commesso da un soggetto in posizione apicale o subordinata.
Il reato, in pratica, può essere commesso da chiunque all’interno dell’azienda.
Si vedrà in seguito che la differenza tra commissione del reato da parte dell’apicale o del subordinato ha importanti conseguenze “solo” sul piano della presunzione di colpevolezza dell’ente e quindi dal punto di vista processuale.