La prevenzione dei reati che comportano la responsabilità dell’azienda ai sensi del D.Lgs.231/2001 richiede una specializzazione penale e societaria che l’avv. Giovanni Catellani ha maturato in anni di esperienze in multinazionali, gruppi di imprese, piccole-medie aziende.
L’avv. Catellani elabora e redige Modelli Organizzativi e Gestionali ed è presidente di diversi Organismi di Vigilanza.
Per l’avv. Catellani, applicare un sistema di prevenzione del reato vuole dire migliorare l’organizzazione e la gestione dell’azienda.
Il “sistema 231” è solo uno dei tanti strumenti che possiamo trovare in quella particolare cassetta degli attrezzi che chiamiamo Compliance.
A disposizione dell’imprenditore, implementiamo procedure, analisi per le certificazioni, deleghe e ristrutturazioni organizzative, per una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori, dell’integrità dell’ambiente, della sicurezza informatica, e di tutto ciò che può mettere a rischio la gestione aziendale.
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La collana, edita dal gruppo editoriale Wolters Kluver Italia (Ipsoa-Utet-Cedam), è curata dagli Avvocati Francesco Arecco e Giovanni Catellani.
Gli e-book che la compongono, redatti da professionisti esperti di diversi settori, sono dedicati alla sicurezza del lavoro, alla tutela ambientale, all'anticorruzione, alla CSR, alla corretta amministrazione aziendale, al corretto utilizzo dell’ambito IT.
Essere conformi alle leggi che rendono equo il mercato non significa solamente fare una cosa giusta.
“Essere compliance”, locuzione caratterizzata da un termine anglosassone di uso ormai comune, non vuol dire solo rispettare la norme, dotarsi di certificazioni, adottare i migliori strumenti possibili per una gestione virtuosa dell’azienda.
La Corte ribadisce che, “pur essendo l'istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. lgs. n. 81 del 2008), tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali (Sez. 3, n. 31421 del 27/03/2018, Rv. 273758), in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari (Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Rv. 257860) e in materia ambientale (Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015, Rv. 264197), essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l'esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l'esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati.”
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, con delibera del CdA erano state attribuite a persona dotata di adeguate capacità tecniche nel settore ambientale, autonomia di firma e di spesa e indipendenza gestionale e funzionale, con poteri di rappresentanza dinanzi a enti pubblici e privati per le necessarie incombenze.
Per la Cassazione, I requisiti di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008 sono stati dunque ritenuti ragionevolmente sussistenti, essendo stata assicurata peraltro idonea pubblicità alla delega, decisa in seno a una valida assemblea del consiglio di amministrazione e risultante anche dalle visure societarie della Camera di commercio.
La Corte ribadisce pertanto quanto sosteniamo da tempo: a prescindere da espressa previsione legislativa, la delega di funzioni in ambito ambientale è valida.
Con sentenza del 21 settembre 2020, il GIP del Tribunale di Modena ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di una società imputata ex D.Lgs.231/2001 per un illecito amministrativo.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di una società attiva nel settore della produzione di generi alimentari, indagata per l’ipotesi di cui all’art. 25 bis1 del decreto, in relazione al reato previsto dall’art. 515 c.p.
Il programma proposto dalla difesa manifestava l’intenzione dell’impresa di provvedere:
a) alla eliminazione degli effetti negativi dell’illecito;
b) al risarcimento degli eventuali danneggiati;
c) al restyling del modello di organizzazione e gestione, attraverso il potenziamento delle procedure di controllo relative all’area aziendale in cui si è verificata l’azione criminosa;
d) allo svolgimento di una attività di volontariato, consistente nella fornitura gratuita di una parte della propria produzione in favore di un organismo religioso che gestisce un punto di ristorazione rivolto a persone bisognose.
Verificato il corretto svolgimento di tali adempimenti, il giudice per e indagini preliminari ha successivamente dichiarato l’estinzione del reato.
Tribunale Penale di Venezia, sentenza del 17/04/18
Durante i lavori di pulizia in un impianto di compostaggio di rifiuti, un dipendente della ditta appaltatrice si infortuna gravemente, con conseguente amputazione di un arto.
Vengono sottoposti a procedimento per violazioni in materia di sicurezza i seguenti soggetti: il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice, il Delegato in materia di sicurezza della ditta committente, il preposto della ditta committente, ai quali si aggiungono la società appaltatrice e la società committente ai sensi del D.Lgs.231/01.
Il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice patteggia la pena, mentre al termine del procedimento viene emessa la seguente sentenza: condannata la società appaltatrice ai sensi del D.Lgs. 231/01, assolto il preposto della ditta committente, condannato il Delegato alla sicurezza della ditta committente, ma assolta la ditta committente.
Quest'ultima società ha infatti dimostrato di aver adottato un Modello Organizzativo completo e di aver nominato un Organismo di Vigilanza che ha svolto in maniera costante e corretta la propria attività.
La documentazione prodotta e la testimonianza del Presidente dell'OdV, Avv. Giovanni Catellani, hanno dato evidenza dell'organizzazione e della politica della Società committente in materia di sicurezza.
Ciò dimostra, ancora una volta, che un sistema 231 adottato in maniera concreta ed efficace può portare all'assoluzione della Società, anche qualora il Delegato venga condannato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9072 del 28 febbraio 2018 ha dato una risposta importante, anche se non risolve tutte le questioni, sull’applicabilità dell’istituto della non punibilità per la tenuità del fatto alla disciplina sulla responsabilità da reato delle aziende.
La corretta applicazione del D.Lgs. 231/2001 prevede modalità di lavoro molteplici e sempre più concrete che rispondono alla richiesta, avanzata soprattutto da parte della magistratura, di un apporto sempre più qualificato dal punto di vista legale.
Per troppo tempo ci si è accontentati di un approccio solo tecnico-operativo che ha sottovalutato l’importanza della natura penal - preventiva del D. Lgs.231/2001.
L’esigenza odierna è quella di avere un Sistema231: una visione legale a 360° che non sottovaluti ambiti operativi di grande rilevanza per la responsabilità delle imprese…
Il Testo Unico sulla sicurezza n.81 del 2008 delinea le responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e individua i ruoli aziendali che ne sono coinvolti.