Quali soggetti sono responsabili della sicurezza del lavoro in azienda?

Il Testo Unico sulla sicurezza n.81 del 2008 delinea le responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e individua i ruoli aziendali che ne sono coinvolti.

Stiamo parlando del:

  • Datore di lavoro;
  • Delegato dal datore di lavoro (se nominato);
  • Dirigente per la sicurezza (che non necessariamente coincide con l’inquadramento di dirigente dal punto di vista giuslavoristico);
  • Preposto.

A questi si aggiungono il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e il Medico Competente.

Occorre poi evidenziare che alcune responsabilità in materia di sicurezza del lavoro all’interno dell’azienda possono riguardare anche:

  • il responsabile del personale (ad esempio laddove sia il responsabile della formazione obbligatoria o debba verificare l’esatta comprensione delle istruzioni da parte di chi non parla correntemente l’italiano) e
  • il responsabile degli acquisti (ad esempio per l’acquisto di macchine regolarmente marcate CE).

Quando si affronta il tema dell’organizzazione aziendale con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non si può però prescindere dal trattare il principio di effettività.

L’art.299 del TU 81/2008 ci dice infatti che le responsabilità relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

In definitiva, per individuare le responsabilità in materia di sicurezza del lavoro in azienda occorre fare una doppia verifica:

  1. la prima riguarda chi è stato individuato quale Datore di lavoro, Dirigente per la sicurezza, Preposto, o chi ha avuto la delega dal Datore di lavoro;
  2. la seconda riguarda chi ha eventualmente svolto quei ruoli in concreto pur non essendo stato formalmente individuato come tale.

Il metodo più efficace per individuare responsabilità derivanti da un infortunio sul lavoro, è quello di mettersi nell’ottica di un giudice attraverso alcune domande:

  • come è strutturata l’azienda in materia di sicurezza e quali sono i soggetti coinvolti?
  • le eventuali deleghe conferite sono idonee ed adeguate per lo svolgimento degli obblighi delegati?
  • c’è corrispondenza tra l’organizzazione formale dell’azienda e quella effettiva?
  • chi effettivamente doveva presidiare quel rischio e prevenire quell’infortunio?
  • l'infortunio poteva essere evitato con una organizzazione diversa o con ruoli svolti in modo più efficace?

Infine bisognerà capire la causa dell’infortunio e da quella risalire alle effettive responsabilità.

 

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